
Credito di imposta investimenti Mezzogiorno -
Zone ZES
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015 Art.1 commi da 98 a 108), e successive modif. e integraz. e l’art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, hanno introdotto un credito di imposta per gli investimenti utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241. Non operano, tra l’altro, i limiti di legge alla compensazione annuale.
❖ Soggetti ammissibili
Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito d’impresa in forza di quanto previsto dall’art. 55 del TUIR, non rilevando la natura giuridica rivestita dall’impresa stessa. Inoltre, beneficiano dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito, o anche effettuino l’acquisizione mediante locazione finanziaria di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99 dell’articolo di legge, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna fino al 31 dicembre 2022, anche per le zone ZES (Zone Economiche Speciali).
❖ Oggetto della detassazione
Risultano agevolabili gli investimenti nuovi in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Non agevolabili autoveicoli e immobili.
❖ Misura del credito di imposta
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese,
di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese, mentre per le zone ZES il credito di imposta massimo concedibile è di 50 milioni di euro.
L’entità del credito di imposta spettante è determinato in base alle dimensioni aziendali, e sarà pari al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. Soltanto per le imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107 lettera a del (T.F.U.E) quindi Molise e Abbruzzo le intensità di aiuto massime previste sono pari al 30% per le piccole imprese, 20% per le imprese di medie dimensioni e 10% per quelle di grandi dimensioni.